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Informazioni
ART.1 - GENERALE
1 - Le presenti condizioni generali disciplinano le vendite della PANICE, che sarà d'ora innanzi chiamata "venditrice".
ART.2 - PROPOSTE DI VENDITA
1 - Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare formalmente. Qualsiasi altra condizione qui non specificata, salvo i casi previsti dalla legge, si considera non convenuta, a meno che non sia approvata per iscritto dalla venditrice.
2 - Le proposte di vendita sono vincolanti se non sottoscritte dai rappresentanti della venditrice, mentre le proposte formulate dai venditori e/o agenti si ritengono subordinate all'approvazione dei rappresentanti legali della venditrice.
3 - I preventivi che provengono dalla venditrice e dai rappresentanti della venditrice, si intendono preventivi di massima e pertanto non vincolanti agli effetti dei prezzi e delle consegne, fino che non sia stata formulata una proposta con gli elementi di cui all'articolo 1326 C.C.
ART.3 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1 - Se si concludono contratti ad esecuzione continua e periodica, ovvero ad esecuzione differita, i prezzi potranno essere aumentati in relazione a circostanze sopravvenute dopo la conclusione del contratto stesso, che sarà cura della venditrice giustificare.
2 - I versamenti effettuati dall'acquirente saranno imputati nei modi previsti dall'articolo 1193 comma 2.
3 - In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura di punti 2 oltre al "PRIME RATE" fissato dall'ABI per i crediti in conto corrente. La venditrice può comunque richiedere i maggiori danni ed in particolare i danni per svalutazione. Qualora il ritardo nei pagamenti si prolunghi oltre i 60 giorni, oppure il debitore abbia diminuito le garanzie che aveva dato, o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, la venditrice è autorizzata preventivamente ad emettere tratta per l'importo del debito maggiorato degli stessi interessi di cui al primo comma del presente articolo.
4 - Eventuali dilazioni di pagamento devono essere concordate espressamente per iscritto. La mancata osservanza di un termine o scadenza comporta la decadenza del relativo beneficio e l'esigibilità immediata dell'intera somma ancora dovuta, con decorrenza degli interessi di mora nella misura sopra indicata.
ART.4 - PROPRIETÀ DELLA MERCE E CONSEGNA
1 - La proprietà della merce si trasmette con l'individuazione fatta dal venditore nel luogo della consegna così come indicato nel punto 3 di questo articolo.
2 - I termini di consegna si ritengono indicativi e mai essenziali, salvo espresso accordo scritto.
3 - In caso di forza maggiore non dipendenti dall'operato del venditore, ivi comprese le agitazioni sindacali, la società non risponderà per il ritardo nella consegna.
4 - Indipendentemente dal soggetto che provvede alla scelta del mezzo di trasporto e/o ne sostiene l'onere, il luogo di consegna è il magazzino del venditore o l'eventuale sede doganale, fiera etc. da cui la merce viene avviata con bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo) al compratore. La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del compratore. Salvo esplicita richiesta del compratore, confermata per iscritto dalla società venditrice, la merce non viene assicurata dal venditore durante il trasporto. L'eventuale assicurazione coperta dal venditore su richiesta del compratore si intende stipulata per conto di quest'ultimo e non contraddice la validità della presente clausola.
5 - La venditrice è responsabile per il ritardo della consegna quando si provi che il ritardo dipende da dolo o colpa grave imputabile alla stessa.
6 - L'acquirente deve compiere tutte le attività necessarie ed opportune per facilitare la consegna.
ART.5 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE
1 - La società non risponde dei danni causati dai vizi dei prodotti venduti o da mancanza di qualità promesse o essenziali, sia che tali danni siano stati subiti dall'acquirente sia che siano stati subiti da terzi, direttamente o indirettamente, se il compratore non abbia provveduto ad un controllo qualità entro il termine indicato nel successivo punto 2/b.
2 - È compito dell'acquirente eseguire le seguenti verifiche:
a) all'atto di ricezione della merce e prima di rilasciare firma liberatoria al vettore:
1- accertamento del genere e numero colli, che devono risultare conformi a quanto indicato nella bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo);
2- accertamento delle condizioni esterne dei colli, in particolare segni di eventuali manomissioni e/o urti che potrebbero avere influito sulla qualità ed integrità del prodotto contenuto. In caso di irregolarità dovranno essere formulate le relative riserve sui documenti che accompagnano la partita, le quali dovranno essere controfirmate dall'autista addetto alla consegna. Di tale circostanza dovrà essere sempre e comunque data immediata comunicazione al fornitore. L'eventuale rivalsa per danni alla partita dovrà essere promossa dall'acquirente nei confronti del vettore.
b) entro e non oltre otto giorni dalla data di consegna, il compratore è tenuto ad effettuare un controllo qualità da eseguirsi secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto; si intende non conforme la merce per la quale i controlli determineranno valori divergenti rispetto alle specifiche dichiarate nella predetta letteratura secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto e che l'acquirente dichiara di avere esaminato per apprendere il corretto utilizzo del prodotto.
3 - La venditrice non è responsabile per i danni cagionati da condizioni di impiego e utilizzazione scorretta della merce.
4 - È in ogni caso esclusa la risoluzione del contratto conseguente in adempimento della venditrice.
PREVIO ACCORDO ANTICIPATO CON LA VENDITRICE (vedi successivo punto A), L'ACQUIRENTE POTRÀ RESTITUIRE IL MATERIALE RISULTANTE INUTILIZZATO o erroneamente ordinato, esclusivamente alle SOTTO DESCRITTE CONDIZIONI:
A) richiesta a mezzo fax del numero di autorizzazione del reso, che dovrà essere riportato sul documento di trasporto o documento sostitutivo.
B) INTEGRITÀ DEL PRODOTTO VENDUTO CHE DOVRÀ RISULTARE PRIVO DI OGNI VIZIO E/O EVENTUALI MANOMISSIONI.
C) SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEL COMPRATORE.
D) RESTITUZIONE entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di consegna.
POSTO CHE TALI CONDIZIONI VENGANO RISPETTATE INTERAMENTE, SARÀ CURA DI PANICE PROCEDERE ALLA NOTA DI ACCREDITO.
Qualora Panice dovesse risultare responsabile dell'errata spedizione della merce, la restituzione della partita dovrà avvenire a mezzo vettore convenzionato con la venditrice.
Altre soluzioni di trasporto potranno essere rifiutate con conseguente non accettazione del materiale.
NON VERRANNO ACCETTATI RESI DI MERCE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA, OVVERO DI TUTTI QUEI PRODOTTI NON RIENTRANTI IN UNO STANDARD PRODUTTIVO.
ART.6 - FORO COMPETENTE
1 - Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, non amichevolmente componibili, sarà in via esclusiva il Foro di Ravenna.
ALTRE CONDIZIONI
Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l'acquirente dichiara di conoscere ed accetta formalmente.
1 - Trasporto: la merce si intende, salvo accordi precisi, franco ns. stabilimento.
2 - Prezzi: i prezzi sono espressi in Euro/cad (tranne ove diversamente indicato) IVA esclusa.
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